Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Oneri detraibili
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Minusvalenze detraibili
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Le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive di redditi soggetti all'imposta.
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Le spese che si riferiscono a più esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi.
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Dal reddito determinato a norma dei commi precedenti sono detraibili nel loro effettivo ammontare le spese che, poste dalla legge o dalla
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Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito
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Gli interessi passivi corrisposti da aziende ed istituti di credito sono detraibili anche se non ricorrono le condizioni indicate dal comma
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Gli interessi passivi sono detraibili in quanto dovuti a soggetti domiciliati, residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato o in quanto
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Le spese relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle società sono detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono
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non sono detraibili.
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Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla
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Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente è inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi
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relazione alla durata dei cespiti, sono detraibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti.
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Sono detraibili dal reddito dichiarato: a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto
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Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore
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Non sono detraibili: a) le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformità alla disposizione del secondo comma dell'art. 44; b
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nell'anno 1958, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, diminuiti delle quote detraibili ai sensi
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compensi corrisposti e delle somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica, ancorché non detraibili dal reddito del soggetto tassabile in
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passività detraibili.
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fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare, sulla metà dei redditi netti prodotti nell'anno 1959, diminuiti delle quote detraibili ai sensi
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contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreché siano indicati il percipiente e il suo domicilio; b